[1]L'Austria sara' tenuta a cooperare alla situazione dei servizi con biglietti diretti per viaggiatori e bagagli, che le saranno chiesti da una o piu' Potenze alleate o associate, per assicurare le relazioni ferroviarie di queste Potenze fra loro, o con qualsiasi altro paese, in transito attraverso il territorio austriaco; l'Austria dovra' specialmente, a tale scopo, ricevere i treni e le vetture provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate, ed avviarli con una celerita' per lo meno eguale a quella dei suoi migliori treni a lungo percorso sulle stesse linee. I prezzi applicabili a questi servizi diretti non saranno in alcun caso superiori ai prezzi riscossi sullo stesso percorso per i servizi interni austriaci, effettuati nelle stesse condizioni di velocita' e comodita'.

[2]Le tariffe applicabili, nelle stesse condizioni di velocita' e comodita', al trasporto sulle ferrovie austriache, degli emigranti diretti ai porti delle Potenze alleate e associate o provenienti dai medesimi, non potranno mai avere una tassa chilometrica superiore a quella delle tariffe piu' favorevoli, tenuto conto di tutti i premi o rimborsi, di cui profitteranno, sulle dette ferrovie, gli emigranti diretti ad altri porti qualsiasi, o da essi provenienti.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art314 · fonte del testo