[1]Le merci provenienti dai territori delle Potenze alleate e associate dirette in Austria e le merci in transito per l'Austria, provenienti dai territori delle dette Potenze o a destinazione di essi, profitteranno di pieno diritto sulle ferrovie austriache, quanto alle tasse dovuti, tenuto conto di tutti i rimborsi e premi, alle facilitazioni concesse e per ogni altro riguardo, del regime piu' favorevole applicato alle merci della stessa specie trasportate su una qualunque delle linee austriache, sia per il traffico interno, sia per l'esportazione, l'importazione od il transito in condizioni simili di trasporto, specialmente per quanto concerne la lunghezza del percorso. La stessa regola sara' applicata, a richiesta di una o piu' Potenze alleate o associate, alle merci tassativamente designate da queste Potenze, provenienti dall'Austria e destinate ai loro territorli.

[2]Quando una delle Potenze alleate o associate lo chiedera' all'Austria, dovranno essere istituite tariffe internazionali in base ai prezzi previsti al comma precedente, con lettere di vettura dirette.

[3]Tuttavia, senza pregiudizio delle disposizioni di cui agli articoli 288 e 289, l'Austria si impegna a mantenere sulle proprie linee il regime delle tariffe vigenti prima della guerra, per il traffico dei porti dell'Adriatico e del Mar Nero, dal punto di vista della concorrenza dei porti tedeschi del Nord.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art312 · fonte del testo