L'Austria non potra' rifiutarsi di partecipare alle tariffe o combinazioni di tariffe che abbiano per scopo di assicurare ai porti di una delle Potenze alleate e associate vantaggi analoghi a quelli che avesse concesso ai porti di un'altra Potenza.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art289 · fonte del testo