[1]Il transito dei viaggiatori, delle navi e delle merci avra' luogo in conformita' delle condizioni generali stabilite nella sezione I.

[2]Quando le due rive di un fiume internazionale fanno parte di uno stesso Stato, le merci in transito potranno essere messe sotto sigillo o sotto la custodia di agenti doganali. Quando il fiume costituisce frontiera, le merci ed i viaggiatori in transito dovranno essere esenti da ogni formalita' doganale, il carico e lo scarico delle merci, l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori, potranno essere effettuati soltanto nei porti designati dallo Stato rivierasco.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art295 · fonte del testo