Tasse variabili secondo le diverse sezioni del fiume potranno essere percepite sulle navi che utilizzano la via navigabile o i suoi accessi, a meno di disposizioni contrarie di una convenzione vigente. Esse dovranno essere destinate esclusivamente a coprire in misura equa le spese di mantenimento della navigabilita', o di miglioramento del fiume o dei suoi accessi, oppure a far fronte a spese fatte nell'interesse della navigazione. La tariffa determinata in base a tali spese, sara' pubblicata nei porti. Le tasse saranno stabilite in modo da non rendere necessario un esame minuzioso del carico se non nel caso in cui vi sia sospetto di frode o di contravvenzione.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art294 · fonte del testo