[1]E' accordato all'Austria libero accesso al mare Adriatico e le e' riconosciuta, a questo fine, liberta' di transito sui territori e nei porti separati dall'antica Monarchia austro-ungarica.

[2]Per liberta' di transito si intende quella definita all'art. 284, finche una convenzione generale non sara' conchiusa al riguardo tra le Potenze alleate o associate, dopodiche' le disposizioni della nuova convenzione saranno sostituite a quelle del predetto articolo.

[3]Convenzioni particolari tra gli Stati e le Amministrazioni interessate stabiliranno le condizioni d'esercizio della facolta' come sopra concessa o regoleranno specialmente l'uso dei porti, delle zone franche che vi si trovano e delle ferrovie che normalmente vi danno accesso, l'istituzione dei servizi e delle tariffe internazionali, (comuni) che ammettano biglietti e lettere di vettura dirette, e il mantenimento in vigore delle disposizioni della convenzione di Berna del 14 ottobre 1890 e condizioni complementari, finche' non sia sostituita da una nuova convenzione.

[4]La liberta' di transito si estendera' ai servizi postali, telegrafici e telefonici.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art311 · fonte del testo