[1]L'Austria s'impegna a provvedere perche' i vagoni austriaci siano muuiti di dispositivi che permettano:

[2]1° di introdurli nella composizione dei treni merci circolanti sulle linee di quelle delle Potenze alleate e associate che partecipano alla convenzione di Berna del 15 maggio 1886 modificata il 18 maggio 1907, senza ostacolare il funzionamento del freno continuo che potesse essere adottato in questi paesi, nei dieci anni che seguiranno l'entrata in vigore del presente trattato;

[3]2° di introdurre i vagoni delle dette Potenze nella composizione di tutti i treni merci circolanti sulle linee austriache.

[4]Il materiale rotabile delle Potenze alleate e associate godra' sulle linee austriache dello stesso trattamento del materiale austriaco, per quanto riguarda la circolazione, la manutenzione e le riparazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art317 · fonte del testo