[1]Per assicurare il regolare esercizio delle reti ferroviarie dell'antica Monarchia austro-ungarica concesse a compagnie private, che, in seguito alle disposizioni del presente trattato, saranno situate sul territorio di Stati diversi, il riordinamento amministrativo e tecnico delle predette reti sara' determinato, per ciascuna di esse, merce' un accordo fra la Compagnia concessionaria e gli Stati interessati territorialmente.

[2]Qualsiasi divergenza sulla quale l'accordo non potra' essere raggiunto, comprese le controversie relative alla interpretazione dei contratti relativi al riscatto delle linee, sara' sottoposta ad arbitri designati dal Consiglio della Societa' delle Nazioni.

[3]Per la Compagnia delle strade ferrate meridionali dell'Austria, il giudizio arbitrale potra' esser chiesto, sia dal Consiglio di amministrazione della Compagnia, sia dal Comitato che rappresenta i portatori delle obbligazioni.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art320 · fonte del testo