[1]Le Potenze alleate e associate convengono che, dove missioni religiose cristiane erano mantenute da societa' e da sudditi tedeschi in territori appartenenti a loro o affidati al loro Governo in conformita' del presente trattato, le proprieta' di tali missioni e societa' di missioni, comprese le proprieta' di societa' commerciali i cui redditi siano devoluti al mantenimento delle medesime, dovranno continuare a servire ai fini di missione. Per assicurare la buona esecuzione di questo impegno, i Governi alleati e associati rimetteranno le dette proprieta' a dei Consigli di amministrazione, nominati o approvati dai Governi e composti di persone che professino le stesse credenze religiose della missione a cui appartengono i beni di cui si tratta.

[2]I Governi alleati e associati continuando ad esercitare la loro piena autorita', sulle persone dalle quali le missioni sono dirette, tuteleranno gli interessi di queste.

[3]Nel prendere atto degli impegni che precedono, l'Austria dichiara di accettare tutti gli accordi che sono stati e saranno conclusi dai Governi alleati e associati, interessati, per il compimento dell'opera delle dette missioni o societa' commerciali e rinuncia a qualsiasi reclamo a loro riguardo.

Testo vigente dal 1 ottobre 1920

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urn:nir:stato:legge:1920-09-26;1322~art376 · fonte del testo