[1]Spettera' alla ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.

[2]Questo personale sara' soggetto ai regolamenti della R. marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle RR. navi.

[3]11 personale direttivo della ditta Pirelli e C. sara' aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo, e per esso la ditta rimborsera' allo Stato le spese di trattamento e di razione viveri, che saranno quello stabilite pei componenti le mense ufficiali della R. marina. Invece il personale di bassa forza della ditta Pirelli e C. (operai e marinai specialisti) fara' mensa a se', a spese della ditta medesima.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~allegato-b-art3 · fonte del testo

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