Art. 3 (Allegato B)
[1]Spettera' alla ditta Pirelli e C. di porre a bordo e mantenere il personale tecnico speciale per le operazioni telegrafiche.
[2]Questo personale sara' soggetto ai regolamenti della R. marina in vigore per i borghesi imbarcati sulle RR. navi.
[3]11 personale direttivo della ditta Pirelli e C. sara' aggregato alla mensa degli ufficiali di bordo, e per esso la ditta rimborsera' allo Stato le spese di trattamento e di razione viveri, che saranno quello stabilite pei componenti le mense ufficiali della R. marina. Invece il personale di bassa forza della ditta Pirelli e C. (operai e marinai specialisti) fara' mensa a se', a spese della ditta medesima.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
