[1]I cavi che la ditta impieghera' nelle riparazioni dovranno corrispondere ai tipi di cui all'articolo 3 od a quelli che venissero concordati fra la ditta e l'Amministrazione.

[2]Il funzionario che sara' designato dall'Amministrazione ad assistere alle operazioni di riparazioni dei cavi, avra' facolta' di accertarsi della bonta' dei cavi da impiegarsi, di rendersi conto dei risultati delle riparazioni e di raccogliere i dati inerenti alle medesime.

[3]E' in facolta' dell'Amministrazione dei telegrafi di fare assistere due propri agenti subalterni alle operazioni di posa o di riparazione dei cavi.

[4]Tali agenti sono imbarcati a puro scopo di istruzione e non potranno ingerirsi in nessun modo nei lavori.

[5]Per tutto quanto concerne il loro imbarco provvedera' l'Amministrazione dei telegrafi d'accordo con la Regia marina.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~art19 · fonte del testo

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