Art. 26
Nei periodi di posa o riparazione dei cavi sottomarini l'Amministrazione mettera' possibilmente a disposizione della ditta propri funzionari od impiegati telegrafisti da adibirsi alla corrispondenza telegrafica o telefonica, fra gli approdi e la nave. A tali funzionari od impiegati la ditta assegnera' una indennita' uguale a quella che loro corrisponderebbe l'Amministrazione qualora essi facessero per conto di essa lo stesso servizio.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
