[1]Il delegato ministeriale dovra' controllare esattamente il quantitativo ed il tipo di cavo impiegato nelle riparazioni e redigere, d'accordo col rappresentante della ditta, analoghi verbali in base ai quali sara' fatta, alla scadenza della convenzione, la liquidazione di cui all'articolo precedente.

[2]S'intende che i cavi immersi nuovamente nello stato in cui vennero salpati non entreranno nel computo della liquidazione di cui sopra.

[3]Per gli effetti degli articoli 20 e 22 al termine di ogni anno sara' compilato dalle parti contraenti un prospetto dimostrativo del cavo impiegato nell'anno ed in quelli precedenti, in baso ai verbali redatti come sopra

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~art21 · fonte del testo

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