[1]La ditta, ove lasciasse trascorrere un periodo di tempo eccedente la durata dei tre mesi di cui all'art. 11 senza intraprendere la riparazione di un cavo guasto, paghera' al Governo una multa giornaliera corrispondente al canone giornaliero assegnato per il cavo stesso dall'art. 8, con un minimo di L. 20 al giorno, sino al compimento di 12 mesi dalla notificazione del guasto. Nel computo di questi 12 mesi e' escluso il periodo dal 1° novembre al 31 marzo per i cavi piu' lunghi di 20 chilometri, ed e' escluso anche il periodo in cui la Citta' di Milano non fosse messa a disposizione della ditta, o quantunque a disposizione di essa, fosse occupata in altri lavori per conto dell'Amministrazione dei telegrafi.

[2]Se il cavo avesse una lunghezza inferiore a 20 chilometri, o se il guasto si fosse manifestato in qualsiasi cavo ad una distanza inferiore a 20 chilometri da un sicuro ancoraggio della nave, cessera' il periodo di esclusione suddetto.

[3]Qualora la ditta non avesse riparato il guasto denunziato entro i dodici mesi computati come sopra, la convenzione s'intendera' sciolta ed il Governo restera' padrone, senza alcun compenso alla ditta, dei cavi nuovi immersi - come se fosse avvenuta la scadenza naturale del contratto - nonche' della cauzione di cui all'art. 30 e delle somme dovuto per il trimestre in corso, fermo restando l'obbligo alla ditta di consegnare la quantita' di cavo non impiegato nelle riparazioni, come dagli articoli 20 e 21, computato in base agli anni trascorsi dalla data della convenzione a quella dello scioglimento.

[4]La ditta ha pure l'obbligo, in caso di guasto nei cavi dello Stretto di Messina, di curarne la riparazione ai sensi dell'art. 2. Se tale riparazione non sara' intrapresa entro i tre mesi come sopra sara' applicata una multa giornaliera di L. 30 per ogni cavo guasto.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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