[1]Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'art. 13 quando la ditta dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi (esclusi quelli invernali) dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo, o parziale di almeno 100 chilometri di esso. In ogni caso tale sostituzione dovra' aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla ditta senza eccezione di alcun mese invernale,

[2]Resta pero' eccettuato dal computo di questo anno il periodo di tempo in cui la ditta non avesse disponibile la Citta' di Milano, purche' non abbia fatta domanda alla R. marina entro dieci mesi dalla dichiarazione del guasto.

[3]Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale o parziale del cavo come sopra, e nei limiti di tempo predetti la ditta perdera' soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sara' durato il guasto.

Testo vigente dal 10 luglio 1909

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urn:nir:stato:legge:1909-07-01;420~art15 · fonte del testo

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