Art. 30
[1]A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, la ditta Pirelli e C., fara' all'atto della sottoscrizione della presente convenzione il deposito di L. 100,000 in cartelle del debito dello Stato al valore di Borsa secondo il listino precedente della Borsa di Roma.
[2]Tale deposito restera' acquisito al Governo ed il contratto s'intendera' sciolto, ove nei limiti stabiliti dall'art. 3 non siano stati immersi i cavi designati tale articolo.
[3]Compiuta con successo l'immersione dei cavi di cui all'art. 3 sara' restituita alla ditta la meta' del deposito, e l'altra meta' restera' depositata alla Cassa depositi e prestiti, per conto della ditta stessa e restera' vincolata come cauzione a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione.
[4]E' inteso che la ditta sara' proprietaria e riscuotera' le cedole delle cartelle cosi' depositate.
[5]Allo spirare della convenzione la cauzione sara' restituita alla ditta, se essa avra' adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi.
Testo vigente dal 10 luglio 1909
