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L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni, il cui valore di stima non superi le L. 10,000, e dei quali il Governo del Re abbia ordinata l'alienazione.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 4 marzo 1919
