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[1]((L'Amministrazione demaniale e autorizzata a vendere, a partito privato, e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni disponibili il cui valore di stima non superi le lire 20.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, il Ministro per le finanze puo' disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di lire 100.000.
[2]Se il valore di stima oltrepassi le lire 75.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto)).
Testo in vigore dal 3 novembre 1940 al 18 agosto 1960
