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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata e per licitazione privata e senza previo esperimento di pubblico incanto, i beni immobili disponibili il cui valore di stima non superi le lire 6.000.000. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, l'Amministrazione e' autorizzata a vendere i beni disponibili a trattativa privata o per licitazione privata fino al limite massimo del valore di stima di lire 15.000.000.
[2]Se il valore di stima oltrepassi le lire 4.500.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1960 al 20 dicembre 1974
