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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico inculto, i beni disponibili, il cui valore di stima non superi le L. 10.000. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, il Ministro delle Finanze puo' disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di L. 100 000.

[2]Se il valore di stima oltrepassi le L. 50.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto)).

Testo in vigore dal 4 marzo 1919 al 3 novembre 1940

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1919

Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 1909 al 4 marzo 1919. 12 parole tolte, 61 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico tolto: incanto aggiunto: inculto, i beni aggiunto: disponibili, il cui valore di stima non superi le L. 10tolto: , 000, e dei quali il Governo del Re abbia ordinata l'alienazioneaggiunto: .000. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, il Ministro delle Finanze puo' disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di L. 100 000.

aggiunto: Se il valore di stima oltrepassi le L. 50.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art10 · fonte del testo

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