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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere, a partito privato, senza previo esperimento di pubblico inculto, i beni disponibili, il cui valore di stima non superi le L. 10.000. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale, il Ministro delle Finanze puo' disporre che i beni disponibili siano venduti a partito privato fino al limite massimo del valore di stima di L. 100 000.
[2]Se il valore di stima oltrepassi le L. 50.000, dovra' essere sentito il Consiglio di Stato sul progetto di contratto)).
Testo in vigore dal 4 marzo 1919 al 3 novembre 1940
