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[1]Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzato a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali, non necessari per servizi governativi quando il valore di stima non superi le L. 100,000.

[2]E' pure autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore a L. 50,000.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1909 al 4 marzo 1919

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urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art12 · fonte del testo

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