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[1]((L'Amministrazione demaniale, sentito il Consiglio di Stato, e' autorizzata a vendere a trattativa privata ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare con gli enti stessi i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le L. 250.000.
[2]E' pure autorizzata, sentito il Consiglio di Stato, a permutare con privati i suindicati beni, che abbiano un valore di stima non superiore a L. 100.000)).
Testo in vigore dal 4 marzo 1919 al 3 novembre 1940
