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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

[2]E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

[3]Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000)).

Testo in vigore dal 18 agosto 1960 al 20 dicembre 1974

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 3 novembre 1940 al 18 agosto 1960. 14 parole tolte, 34 parole aggiunte in 3 capoversi.

L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a venderetolto: , a trattativa privata, ai Comuni, alle tolto: Provincie aggiunto: Province e ad altri tolto: corpi aggiunto: Corpi morali legalmente costituititolto: , ovvero a permutare, con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali disponibilitolto: , quando il valore di stima non superi le lire tolto: 250 aggiunto: 100.000.000.

E' tolto: pure aggiunto: altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando tolto: concorrano aggiunto: concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di … privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire tolto: 100 aggiunto: 15.000.000.

… valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire tolto: 75 aggiunto: 4.500.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-12-24;783~art12 · fonte del testo

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