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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
[2]E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.
[3]Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000)).
Testo in vigore dal 18 agosto 1960 al 20 dicembre 1974
