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[1]((L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai Comuni, alle Provincie e ad altri corpi morali legalmente costituiti, ovvero a permutare, con gli enti stessi, i beni immobili patrimoniali disponibili, quando il valore di stima non superi le lire 250.000.
[2]E' pure autorizzata, quando concorrano speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 100.000.
[3]Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 75.000)).
Testo in vigore dal 3 novembre 1940 al 18 agosto 1960
