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[1]I capi di Istituto incaricati continuano la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.

[2]La nomina e' fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato e' sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il capo di istituto e' nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio e' aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzidetta.

[3]La nomina a capo di istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verra' computata come triennio compiuto la frazione di due anni e nove mesi.

[4]L'incarico e' revocato, anche prima che si compia il triennio di esperimento, quando l'opera del capo di istituto non sia giudicata buona.

[5]Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, e' ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 13 aprile 1923

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art13 · fonte del testo