Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I capi di Istituto incaricati continuano la loro carriera come insegnanti e hanno diritto a una retribuzione annua nella misura indicata dalla tabella D.
[2]La nomina e' fatta per un triennio a titolo di esperimento. Durante questo periodo l'incaricato e' sottoposto a due ispezioni almeno. Compiuto il triennio con esito favorevole, il capo di istituto e' nominato effettivo con decreto Reale, cessando di appartenere al ruolo degli insegnanti e il suo stipendio e' aumentato dell'ammontare della retribuzione che egli percepiva, come incaricato, a norma della tabella anzidetta. 17
[3]La nomina a capo di istituto effettivo decorre dal 1° ottobre di ciascun anno e verra' computata come triennio compiuto la frazione di due anni e nove mesi.
[4]L'incarico e' revocato, anche prima che si compia il triennio di esperimento, quando l'opera del capo di istituto non sia giudicata buona.
[5]Contro il provvedimento di revoca dell'incarico e contro la negata promozione ad effettivo, e' ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 19 della legge 8 aprile 1906, n. 141.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565
17Il Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 565 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferma rimanendo la facolta' del Ministro dell'istruzione pubblica di ordinare ispezioni al fine di accertare l'andamento didattico e disciplinare delle Scuole medie e normali e per giudicare l'opera dei capi di Istituto e degli insegnanti delle Scuole medesime, sono abolite le ispezioni obbligatorie [...] all'art. 13 della legge 16 luglio 1914, n. 679". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili ai capi d'Istituto ed agli insegnanti delle scuole medie e normali pareggiate, nei riguardi dei quali restano in vigore le disposizioni fino ad oggi applicate".
Testo in vigore dal 13 aprile 1923 al 16 dicembre 2009
