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[1]Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:

[2]1° se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anziche' essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'art. 8 della presente legge, rimarra' quello stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella D annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805;

[3]2° qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati e' obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 28 o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C, il cumulo dovra' cessare col 30 ottobre 1915, con facolta' all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data e' fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel quale caso il cumulo sara' conservato; 3

[4]3° le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche nel caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipende da altra amministrazione governativa o da enti locali.

[5]Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma delle facolta' concessa nel precedente n. 2, venga a cessare, sempreche' per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare, si compira', a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante e' fornito, sara' ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, convertito con moodificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I termini, di cui agli articoli 52, n. 2, e 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, potranno essere prorogati al 30 settembre 1916 per quegli insegnanti che, essendo chiamati a prestare servizio militare, non avranno potuto far pervenire entro il 30 settembre 1915, le dichiarazioni richieste dalle citate disposizioni".

Testo in vigore dal 23 settembre 1915 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1915

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1914 al 23 settembre 1915.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1327, convertito con moodificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I termini, di cui agli articoli 52, n. 2, e 55, ultimo comma, della legge 16 luglio 1914, n. 679, potranno essere prorogati al 30 settembre 1916 per quegli insegnanti che, essendo chiamati a prestare servizio militare, non avranno potuto far pervenire entro il 30 settembre 1915, le dichiarazioni richieste dalle citate disposizioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art52 · fonte del testo