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[1]Per l'applicazione degli articoli precedenti, nel caso di cumuli di due uffici con stipendio si osserveranno le norme seguenti:

[2]1° se i due uffici sono d'insegnante di ruolo in scuole medie o normali governative, gli aumenti di cui ai precedenti articoli, sono concessi solo per uno degli uffici, a scelta dell'interessato. Lo stipendio del secondo ufficio rimane invariato, e il relativo obbligo d'orario, anziche' essere accresciuto, come per l'altro, fino al limite di cui all'art. 8 della presente legge, rimarra' quello stabilito dall'art. 8 della legge 8 aprile 1906, n. 142, dalla tabella D annessavi, o dalla legge 26 dicembre 1909, n. 805;

[3]2° qualora le ore d'insegnamento, a cui per i due uffici cumulati e' obbligato l'insegnante, calcolate secondo il numero precedente, siano complessivamente superiori a ore 28 o ad ore 30 per gli insegnanti del ruolo C, il cumulo dovra' cessare col 30 ottobre 1915, con facolta' all'interessato di optare per l'uno o per l'altro degli uffici, a meno che egli preferisca mantenere inalterati gli stipendi, di cui a quella data e' fornito per entrambi, e i relativi obblighi d'orario, e di compiere la rimanente sua carriera secondo le norme della legge 8 aprile 1906, n. 142, o della legge 26 dicembre 1909, n. 805, nel quale caso il cumulo sara' conservato;

[4]3° le disposizioni dei numeri precedenti si applicano anche nel caso di cumuli d'uffici d'insegnante non appartenenti entrambi alle scuole medie e normali, o di cui l'uno dipende da altra amministrazione governativa o da enti locali.

[5]Quando il cumulo dei due uffici, conservato a norma delle facolta' concessa nel precedente n. 2, venga a cessare, sempreche' per il servizio prestato nell'ufficio che viene a mancare, non competa alcun assegno, la carriera nell'unico ufficio di cui l'insegnante rimane titolare, si compira', a incominciare dall'anno scolastico immediatamente successivo al giorno della cessazione del cumulo, secondo le norme della presente legge e con gli obblighi di orario in questa stabiliti; e lo stipendio, di cui detto insegnante e' fornito, sara' ragguagliato, per effetto di aumenti biennali, a quello stabilito per gli altri insegnanti del medesimo ruolo, in corrispondenza al numero degli anni di servizio.

Testo in vigore dal 23 luglio 1914 al 23 settembre 1915

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1914-07-16;679~art52 · fonte del testo