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Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonche' ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate ((nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20)) della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' concessa una tredicesima mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri. Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore ai 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16 dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
Testo in vigore dal 9 giugno 1954 al 8 gennaio 1971
