Art. 45 — Ricostruzione di una sola unità immobiliare di abitazione
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Per la ricostruzione di una sola unita' immobiliare destinata ad abitazione del proprietario o della propria famiglia, ancorche' sita in Comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, e sempre quando il proprietario danneggiato si trovi nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'art. 39 e non sia proprietario di altro immobile, puo' il danneggiato stesso ridurre la ricostruzione della detta casa in un limite di volume corrispondente alla spesa di un milione e 200 mila lire. Tale somma sara' corrisposta al danneggiato, in deroga al disposto del primo comma dell'art. 43. Nel caso previsto dal presente articolo, sull'accordo dei proprietari danneggiati che si avvantaggino del medesimo beneficio e su parere favorevole della Commissione comunale edilizia, e' consentito il raggruppamento di due o piu' unita' immobiliari in unico fabbricato.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 20 marzo 1958
