Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra

Art. 57 — Accreditamento di fondi agli Intendenti di finanza

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Per provvedere al pagamento dei contributi e degli indennizzi da parte degli Intendenti di finanza vengono emessi a loro favore, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ordini di accreditamento di importo non superiore ai 400 milioni di lire ciascuno. Parimenti su ordini di accreditamento da emettersi nei limiti di 40 milioni, gli Intendenti di finanza provvedono al pagamento delle spese occorrenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e delle Commissioni provinciali di cui alla presente legge, nonche' delle retribuzioni e di ogni altro compenso spettante al personale non di ruolo degli uffici stessi.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1953 al 12 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;968~art57 · fonte del testo