Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La sentenza della Corte Costituzionale 18-27 dicembre 1991, n. 486 (in G.U. 1a s.s 04/01/1992, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 "nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1992 al 1 gennaio 2002
