Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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Il proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.
Testo in vigore dal 2 novembre 1988 al 5 gennaio 1992
