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Il proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'articolo 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.

Testo in vigore dal 2 novembre 1988 al 5 gennaio 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 486/1991

    Ha colpito questo articolo
    27 dicembre 1991

    La finalità di una legge, considerata nel suo complesso, non esclude la possibilità che in essa (opportunamente o meno dal punto di vista della tecnica legislativa) sia inserita una disposizione avente una valenza diversa e più ampia, e che, proprio per tale valenza, la stessa disposizione sia idonea a fungere da 'tertium comparationis' nel giudizio di legittimità costituzionale riferito all'art. 3 Cost.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che, pur se inserito in una legge essenzialmente di stanziamento volta soltanto a consentire il finanziamento di speciali spese dei comuni, l'art. 3, L. 27 ottobre 1988 n. 458, costituisca idoneo 'tertium comparationis' rispetto alle ipotesi di "accessione invertita" nel settore dell'edilizia residenziale pubblica non comprese nella sua previsione).

    Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

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  • Ordinanza n. 542/1990

    Questione infondata
    14 dicembre 1990

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 384/1990.

    Art. 42 cost. · Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

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  • Sentenza n. 384/1990

    Questione infondata
    31 luglio 1990

    L'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458, stabilendo che "il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia pubblica, agevolata o convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene", opera in una fattispecie in cui, per essere stato annullato l'atto amministrativo, il giudice ordinario non incontra più, nell'esercizio della sua giurisdizione, il limite posto dall'art. 4 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, con la conseguenza che la norma non può ricondursi al principio della non revocabilità dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario. (Principio affermato dalla Corte nel respingere una eccezione di inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, legge 27 ottobre 1988, n. 458 - sulla quale ved. massima C - formulata in base all'assunto che anche se la norma impugnata fosse stata dichiarata illegittima, dovendo comunque applicarsi in suo luogo, nel giudizio 'a quò, l'art. 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la decisione della Corte sarebbe risultata 'inutiliter' data).

    Art. 42 cost. · Art. 3 Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;458~art3 · fonte su Normattiva