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[1]Le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, valgono anche per gli alloggi dei sottufficiali, che devono essere distinti da quelli della bassa forza e devono rispondere a buone norme igieniche ed a criteri di decoro.

[2]Non e' consentito che in una cabina siano alloggiati piu' di quattro sottufficiali.

[3]I sottufficiali capi servizio devono avere una cabina per ciascuno.

[4]Le cabine destinate ai sottufficiali devono avere una cubatura non inferiore a metri cubi 6 se destinate a una sola persona, a metri cubi 10 se destinate a due persone e a metri cubi 16 se destinate a quattro persone.

Testo in vigore dal 31 luglio 1939 al 24 agosto 1999

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;1045~art11 · fonte del testo