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[1]La proroga stabilita col decreto del ministro d'agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresi' alle disdette per contratti che siano comunque scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o gia' definita con la convalida da parte del magistrato, o qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.
[2]Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere a), b), c), d) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potra', nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto Ministeriale nel foglio degli annunzi legali della Provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinche' determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.
[3]La Commissione valutera' i singoli casi con criteri di equita' e poteri di arbitro ed amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccepita inosservanza di patti, come alla lettera b) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, dovra' tener conto del fatto che esista nella Provincia una agitazione agraria e che tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 2 marzo 1922
