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[1]La proroga stabilita col decreto del ministro d'agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresi' alle disdette per contratti che siano comunque scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o gia' definita con la convalida da parte del magistrato, o qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.
[2]Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere a), b), c), d) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potra', nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto Ministeriale nel foglio degli annunzi legali della Provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinche' determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.
[3]La Commissione valutera' i singoli casi con criteri di equita' e poteri di arbitro ed amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccepita inosservanza di patti, come alla lettera b) dell'art. 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, dovra' tener conto del fatto che esista nella Provincia una agitazione agraria e che tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo, e nei quali ebbe luogo la proroga delle disdette agrarie a norma della legge 7 aprile 1921, n. 407, la esecuzione delle disdette di cui al capo II della legge medesima, ancorche' convalidate dal magistrato, rimane sospesa fino alla emanazione del provvedimento legislativo di competenza del Parlamento nazionale, ma in ogni caso non oltre il giorno 31 marzo 1922. Dalla sospensione anzidetta sono escluse le disdette per le quali sia gia' avvenuto il rilascio dell'immobile; e sono altresi' escluse le disdette convalidate dal magistrato per inosservanza dei patti contrattuali o comunque concordati, e consuetudinari".
Il Regio D.L. 12 marzo 1922, n. 279, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'articolo unico del Regio D.L. 1 marzo 1922, n. 199, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sospensione della esecuzione delle disdette agrarie disposta dal R. decreto-legge 1° marzo 1922, n. 199, e' limitata al solo caso in cui il disdettato non abbia trovato altra abitazione in luogo di quella che gode in forza del contratto a cui la disdetta si riferisce". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del decreto-legge 1° marzo 1922, numero 199, e del presente sono estese ai mandamenti giudiziari delle provincie di Lucca e di Siena, nei quali l'anno agrario ha termine nei mesi di febbraio e di marzo".
Testo in vigore dal 13 marzo 1922 al 16 dicembre 2009
