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[1]In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potra' essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.
[2]Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potra' eccedere il trenta per cento.
[3]Per le affittanze collettive o comunque gestite da Cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
