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[1]In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potra' essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclusione del contratto.

[2]Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potra' eccedere il trenta per cento.

[3]Per le affittanze collettive o comunque gestite da Cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.

Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-04-07;407~art3 · fonte del testo