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[1]In caso di subaffitti, il primo locatore non potra' conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovra', in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.
[2]Per i locatori intermedi, l'aumento non potra' superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.
[3]Ove si tratti di sublocazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non puo' eccedere il trenta per cento le Commissioni, secondo equita', potranno - fino al limite massimo dell'ottanta per cento - fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.
[4]In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte, ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono stara' a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinera'.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
