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Ove la parte locatrice sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza la revisione del canone potra' essere chiesta contro chiunque, tanto se piccolo o grande fittuario, e la Commissione nel suo giudizio potra' - secondo equita' - superare i limiti indicati nell'articolo terzo.
Testo in vigore dal 14 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
