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Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta: dell'ispettore agrario provinciale; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti; di un rappresentate degli affittuari conduttori; di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante. Per le province e per le singole zone in cui la provincia dovesse venire ripartita, ai fini dell'omogeneita', delle condizioni ambientali, degli ordinamenti aziendali e della produttivita' dei terreni, la Commissione determinera' l'ammontare del canone da considerarsi equo sulla base di un'oggettiva indagine delle condizioni economiche della produzione, con particolare riguardo ai costi colturali ed all'imponibile di mano d'opera, come da accordi sindacali provinciali e a norma del decreto 16 settembre 1947, n. 929, contro la disoccupazione agricola. La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.
Testo in vigore dal 8 settembre 1948 al 15 luglio 1962
