Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta: dell'ispettore agrario provinciale; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti; di un rappresentate degli affittuari conduttori; di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante. ((Al fine di assicurare l'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi, per ciascuna provincia, la commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, la tabella per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee. Nella determinazione della tabella di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilira', per ogni qualita' di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 12 volte ed un massimo di 45 volte, in conformita' alle direttive della commissione tecnica centrale. 5 Le assemblee regionali, sia a statuto speciale, sia a statuto ordinario, possono determinare coefficienti di moltiplicazione diversi, entro il minimo ed il massimo stabiliti nel comma precedente. Qualora la commissione tecnica provinciale non abbia provveduto nel termine indicato al primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 5 nel termine di due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. Nel caso in cui le tabelle siano state annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvedera' la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano state comunque annullate o sospese, l'equo canone sara' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 36 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.5 Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone, dovra' essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.))5 La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Successivamente la Corte Costituzionale
5Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone". La L. 12 giugno 1962, n. 567, come modificata dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2) che La commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' composta: dal capo dell'ispettorato agrario provinciale o da un suo rappresentante; dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale od un suo rappresentante; da due rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici; da un rappresentante degli affittuari conduttori; da tre rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti. I componenti della commissione sono nominati dal prefetto e quelli in rappresentanza delle categorie su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La commissione e' presieduta dal prefetto o da un vice prefetto da lui delegato. Il prefetto puo' delegare la direzione tecnica dei lavori al capo dell'ispettorato agrario o al rappresentante di questi. Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l'intervento della meta' piu' uno ed a maggioranza assoluta dei presenti.
Testo in vigore dal 9 marzo 1971 al 11 gennaio 1974
