Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 luglio 1962 al 9 marzo 1971. Leggi il testo vigente →
Ai fini della migliore conoscenza delle condizioni economiche della produzione agricola e della valutazione dell'equita' dei canoni che possono essere riconosciuti quale compenso per la locazione dei fondi rustici, verra' costituita una Commissione tecnica provinciale composta: dell'ispettore agrario provinciale; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti; di un rappresentate degli affittuari conduttori; di un rappresentatate degli affittuari coltivatori di retti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle organizzazioni degli affittuari. La Commissione e' presieduta dal prefetto. Questi puo' delegare la direzione tecnica dei lavori all'ispettore agrario o a un suo rappresentante. ((Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio della annata agraria e per il biennio successivo, la tabella dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualita' e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttivita' dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi)). La Commissione sara' costituita entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dovra' pronciarsi entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 giugno 1962, n. 567
2La L. 12 giugno 1962, n. 567 ha disposto (con l'art. 2) che "La Commissione tecnica provinciale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, e' composta: del capo dell'Ispettorato agrario provinciale o di un suo rappresentante; di un rappresentante dei proprietari che affittano a imprenditori non coltivatori; di due rappresentanti dei proprietari che affittano a imprenditori coltivatori diretti: di un rappresentante degli affittuari conduttori; di due rappresentanti degli affittuari coltivatori diretti; di due esperti in materia agraria designati uno dalle Organizzazioni dei proprietari di fondi locati e uno dalle Organizzazioni degli affittuari."
Testo in vigore dal 15 luglio 1962 al 9 marzo 1971
