In caso di guerra o di commozioni politiche l'Amministrazione italiana avra' il diritto di sospendere qualsiasi corrispondenza trasmissibile a mezzo dei cavi sociali che non sia la propria, senza essere tenuta verso la Compagnia a verun indennizzo.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art10 · fonte del testo