La Compagnia «Eastern» accorda all'Italia il transito per i suoi cavi alle corrispondenze tutte del regime europeo, senza distinzione di provenienza, a destinazione della Turchia d'Europa, d'Asia e Arcipelago, alle condizioni stesse alle quali le dette corrispondenze, tanto normali che deviate, andrebbero soggette per la via Valona, cioe' con un debito dell'Italia verso la Compagnia eguale a quello risultante verso la Turchia dall'applicazione delle tasse normali, eventualmente ridotte pei telegrammi deviati in base alle norme del regolamento telegrafico internazionale in vigore. Cio' peraltro fino a tanto che la Turchia mantenga gli accordi ora vigenti fra essa e la «Eastern», per effetto dei quali la tassa terminale turca e' ridotta a centesimi 20 per le corrispondenze che transitano per i cavi della Compagnia e fino a tanto che l'Italia mantenga a centesimi 5 per parola, com'e' attualmente, la tassa speciale di transito del cavo di Valona.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art9 · fonte del testo