[1]La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:

  • a)Milazzo-Lipari;
  • b)Lipari-Salina;
  • c)Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in piu' cavi); delle quali gia' sono di proprieta' dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente Convenzione.

[2]La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che credera' in ogni tempo piu' opportuno di esperimentare o di adottare.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art11 · fonte del testo