[1]La Compagnia si obbliga di mantenere, per la durata della presente Convenzione, le linee telegrafiche sottomarine qui sotto specificate:
- a)Milazzo-Lipari;
- b)Lipari-Salina;
- c)Bagnara-Torre di Faro (n. 10 conduttori divisi in piu' cavi); delle quali gia' sono di proprieta' dell'Amministrazione sette conduttori, fra Bagnara e Torre di Faro, e tutte le altre, giusta l'art. 29, passano in possesso dell'Amministrazione dalla data di approvazione della presente Convenzione.
[2]La manutenzione deve essere tale che con ciascuna delle suddette comunicazioni possa essere eseguita la regolare trasmissione dei telegrammi con i sistemi telegrafici a semplice ed a doppia corrente che l'Amministrazione italiana ha in uso o che credera' in ogni tempo piu' opportuno di esperimentare o di adottare.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
