[1]Non saranno applicabili le penalita' indicate nell'art. 18 quando la Compagnia dichiari all'Amministrazione, entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto guasto, di avere deciso la rinnovazione totale del cavo.

[2]In ogni caso tale sostituzione dovra' aver luogo entro un anno dalla notifica del guasto alla Compagnia.

[3]Qualora il guasto sia stato riparato con la sostituzione totale del cavo come sopra e nei limiti di tempo predetti, la Compagnia perdera' soltanto il diritto alla percezione del canone assegnato al cavo, per tutto il tempo in cui sara' durato il guasto.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art20 · fonte del testo