[1]La Compagnia si obbliga di procedere alla riparazione di ciascun cavo contemplato all'art. 11, quando esso venga a cessare di operare; oppure quando il suo isolamento o la sua conducibilita' siano riconosciuti tali da non permettere la regolare trasmissione dei telegrammi ai sensi dell'articolo suddetto.

[2]La riattivazione del servizio regolare del cavo guasto dovra' aver luogo al piu' presto possibile ed, al massimo, nel termine di tre mesi a partire dal giorno in cui la Compagnia avra' ricevuto dall'Amministrazione italiana l'avviso del guasto avvenuto.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art16 · fonte del testo