Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana paghera' ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di L. 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto e' disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
