Per la manutenzione dei cavi indicati nell'art. 11 l'Amministrazione italiana paghera' ad essa Compagnia a rate trimestrali posticipate (30 settembre, 31 dicembre, 31 marzo e 30 giugno) la somma annua di L. 27,500 (ventisettemilacinquecento) in oro, libere da qualsiasi imposta presente o futura, salvo quanto e' disposto dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

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urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art14 · fonte del testo