[1]Qualora, dopo la dichiarazione di cui all'articolo precedente, la Compagnia, invece della rinnovazione totale contemplata dall'articolo medesimo, abbia con minor consumo di cavo provveduto alla riparazione entro sei mesi, calcolati a partire dalla notifica del guasto, paghera' la multa di cui all'art. 18 per tutti i giorni trascorsi dalla data del guasto a quella della riparazione.

[2]Nel caso che, dopo la suddetta riparazione, non abbia avuto effetto la riparazione del cavo, ne' la sostituzione di esso entro i sei mesi computati come sopra, la Convenzione si intendera' sciolta con le conseguenze a carico della Compagnia come nell'art. 18.

Testo vigente dal 26 luglio 1910

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1910-07-07;478~art21 · fonte del testo