La cauzione, di cui all'articolo precedente, restera' acquisita all'Amministrazione italiana e la presente Convenzione s'intendera' sciolta, anche nel caso che la comunicazione fra l'Italia e l'Egitto indicata all'art. 1 restasse interrotta per un periodo di dodici mesi consecutivi, salvo i casi di forza maggiore.
Testo vigente dal 26 luglio 1910
